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Venezia: schiva un pedone, impreca per lo spavento, 102 euro di multa

Documenti e guida ineccepibili: a far scattare il verbale alle Quattro Fontane è l'articolo 724 del Codice Penale per offese alla divinità in pubblico

Da Davide Cannata
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Multa Bestemmia ph Facebook

Riuscire a evitare un pedone sbucato all’improvviso sulla carreggiata rappresenta di solito il preludio a un grande sospiro di sollievo e a un reciproco scampato pericolo, ma al Lido di Venezia una vicenda del genere si è trasformata in un paradosso amministrativo rimbalzato rapidamente sul web. Un giovane di ventidue anni alla guida di uno scooter, dopo aver arrestato il proprio mezzo a pochissima distanza da un passante disattento, si è visto recapitare una sanzione amministrativa da 102 euro. La contravvenzione non è scaturita da una manovra azzardata o da una violazione del Codice della Strada, bensì da una bestemmia urlata nell’istante di massimo spavento, proprio mentre nei paraggi transitava una pattuglia della Polizia Locale di Venezia.

La manovra d’emergenza alle Quattro Fontane e l’imprecazione

L’episodio si è verificato durante un pomeriggio infrasettimanale, in un periodo in cui l’isola lagunare era particolarmente affollata per gli appuntamenti collegati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. In prossimità del ponte delle Quattro Fontane, una persona accreditata alla rassegna, identificabile dal caratteristico cordino con pass rosso al collo, ha attraversato la strada in modo del tutto sconsiderato, tagliando la corsia senza prestare alcuna attenzione al traffico veicolare. Il motociclista ventiduenne, che viaggiava a velocità moderata, ha dimostrato un eccezionale sangue freddo: frenando bruscamente all’ultimo istante, ha bloccato la ruota anteriore a pochi centimetri dal corpo del pedone, scongiurando un impatto dalle conseguenze potenzialmente gravissime. Tuttavia, una volta superato il terrore iniziale, la forte agitazione e l’esasperazione per il rischio appena corso hanno preso il sopravvento, spingendo il centauro a inveire contro l’uomo con pesanti insulti e una bestemmia chiaramente percepibile nell’intera area circostante.

L’intervento della Polizia Locale e la sanzione per l’articolo 724 del Codice Penale

A brevissima distanza dal punto del mancato impatto era posizionata una pattuglia della Polizia Locale di Venezia, impegnata nei servizi di vigilanza e viabilità predisposti per il festival. Avendo assistito alla scena, gli agenti hanno fermato il conducente dello scooter per i consueti accertamenti di rito. Sotto il profilo dei documenti e della condotta di guida la posizione del giovane è risultata ineccepibile: patente, copertura assicurativa e carte del veicolo erano perfettamente in regola, senza alcuna violazione del codice stradale. A determinare la sanzione è stato esclusivamente il comportamento verbale tenuto dal ragazzo. Gli operatori hanno infatti applicato con severità l’articolo 724 del Codice Penale, contestando al giovane l’aver pronunciato espressioni blasfeme contro la divinità alla presenza di più persone. Sul verbale di contestazione è stata così annotata la storica dicitura che sanziona chi esprime pubblicamente frasi ingiuriose verso le divinità venerate dalla religione di Stato, disponendo il pagamento della somma di 102 euro.

Il dibattito su Facebook, la posizione di Marco Agostini e l’evoluzione normativa

La sorpresa per il provvedimento ha spinto il ventiduenne a pubblicare l’immagine del verbale sulla pagina Facebook «Venezia Non è Disneyland», canale molto seguito sulle contraddizioni della realtà lagunare. Nel giro di poche ore il post ha totalizzato centinaia di interazioni e condivisioni, spaccando il pubblico in due correnti di pensiero: molti hanno trovato paradossale punire chi aveva appena salvato la vita a un pedone imprudente, considerando la bestemmia una reazione involontaria dettata dalla paura; altri hanno invece difeso il decoro dello spazio pubblico, condannando l’uso di ingiurie sacrileghe davanti alla folla. Sulla vicenda ha preso posizione il comandante generale della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, spiegando che l’intervento degli agenti non costituisce un atto arbitrario o una singolarità, bensì il doveroso rispetto di una disposizione legislativa vigente priva di margini di discrezionalità. Il comandante ha inoltre ribadito che lo spavento per un incidente sventato non legittima l’utilizzo di espressioni altamente oltraggiose, precisando che un atteggiamento collaborativo o scuse immediate avrebbero consentito una gestione più morbida dell’accaduto.

Il caso ha riacceso l’attenzione sulle vicissitudini storiche dell’articolo 724 del Codice Penale. Introdotta nel 1930 all’interno del Codice Rocco, quando la fede cattolica era considerata religione di Stato, la bestemmia veniva originariamente punita come reato contravvenzionale. In seguito alla revisione del concordato e ai pronunciamenti emessi dalla Corte Costituzionale durante gli anni novanta, il riferimento alla religione di Stato è stato espunto per contrasto con il principio supremo di laicità, allargando la tutela a tutti i culti ammessi. Nel 1999 il legislatore ha infine trasformato la violazione in un semplice illecito amministrativo, mantenendo comunque la punizione economica per chi impreca in luogo pubblico. La persistenza di formule anacronistiche sui moduli sanzionatori delle forze dell’ordine evidenzia una netta discrepanza rispetto alla sensibilità odierna, facendo sì che al Lido di Venezia una frazione di secondo di prontezza di riflessi alla guida si sia tradotta in una salatissima lezione sul decoro del linguaggio.

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